(Protocollo 6 - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                   Principio della territorialita' 
 
   1. Le condizioni enunciate al titolo II relative  all'acquisizione
del carattere di prodotto originario devono essere  rispettate  senza
interruzione nella Comunita' o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4
e 5. 
   2. Le merci originarie esportate dalla  Comunita'  o  dall'Algeria
verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunita' in
Algeria, fatti salvi  gli  articoli  4  e  5,  sono  considerate  non
originarie, a meno che si fornisca alle autorita' doganali  la  prova
soddisfacente: 
 
a) che le merci reimportate sono le  stesse  merci  che  erano  state
esportate; 
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione,  oltre  a
   quelle necessarie per conservarle in buono stato durante  la  loro
   permanenza nel paese in questione o nel corso dell' esportazione.