(Protocollo 6 - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 
 
   1. I materiali non originari  utilizzati  nella  fabbricazione  di
prodotti originari della Comunita' o  dell'Algeria  o  di  uno  degli
altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene  rilasciata
o compilata una prova dell'origine ai sensi  delle  disposizioni  del
titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o in Algeria,  ad  alcun
tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 
   2. Il divieto di cui al paragrafo I si applica a tutti gli accordi
relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali  o  totali,
di dazi doganali o tasse di  effetto  equivalente  applicabili  nella
Comunita' o in Algeria ai materiali utilizzati  nella  fabbricazione,
qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si  applichino,  di
diritto o di fatto, quando i prodotti  ottenuti  da  detti  materiali
sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 
   3. L'esportatore di prodotti coperto  da  una  prova  dell'origine
deve essere pronto a presentare in qualsiasi  momento,  su  richiesta
dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che  non
e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali
non  originari  utilizzati  nella  fabbricazione  dei   prodotti   in
questione e  che  tutti  i  dazi  doganali  o  le  tasse  di  effetto
equivalente applicabili a tali materiali  sono  stati  effettivamente
pagati. 
   4. Le disposizioni dei  paragrafi  1-3  si  applicano  anche  agli
imballaggi definiti ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,  agli
accessori, ai pezzi di ricambio e agli  utensili  definiti  ai  sensi
dell'articolo  10,   e   degli   assortimenti   definiti   ai   sensi
dell'articolo 11, se tali articoli sono non originari. 
   5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si  applicano  unicamente  ai
materiali dei tipi  cui  si  applica  l'accordo.  Inoltre,  esse  non
escludono l'applicazione di un sistema di  rimborso  all'esportazione
per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione
conformemente alle disposizioni del presente accordo. 
   6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per  sei
anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 
   7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in  vigore
del presente articolo l'Algeria puo' chiedere che siano  previste  la
restituzione o l'esenzione per i dazi doganali  o  per  le  tasse  di
effetto  equivalente  applicabili  ai  materiali   utilizzati   nella
fabbricazione dei prodotti originari, in conformita'  delle  seguenti
disposizioni: 
 
a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e  64-97  del  sistema  armonizzato
   viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore,  il
   dazio in vigore in Algeria; 
b) ai prodotti dei  capitoli  50-63  del  sistema  armonizzato  viene
   applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio
   in vigore in Algeria. 
 
   Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima  che
scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.