(Protocollo 6 - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                   Requisiti di carattere generale 
 
   1. I prodotti originari della Comunita' importati in Algeria  e  i
prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunita' beneficiano
delle disposizioni del presente accordo su presentazione: 
 
a) di un certificato di circolazione EUR.1,  il  cui  modello  figura
nell'allegato III oppure 
b) nei  casi  di  cui  all'articolo   22,   paragrafo   1,   di   una
   dichiarazione,  il  cui  testo  e'  riportato  nell'allegato   IV,
   rilasciata  dall'esportatore  su  una  fattura,  una  bolletta  di
   consegna o  qualsiasi  altro  documento  commerciale  (in  seguito
   denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti  in
   questione in maniera sufficientemente dettagliata  da  consentirne
   l'identificazione. 
 
   2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di  cui  all'articolo  27  i
prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle
disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare
alcuno dei documenti di cui sopra.