(Protocollo 6 - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
  Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci 
                                EUR.1 
 
   1. Il certificato di circolazione  EUR.1  viene  rilasciato  dalle
autorita'  doganali  del  paese  esportatore  su  richiesta   scritta
compilata   dall'esportatore   o,   sotto   la   responsabilita'   di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 
   2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato
compila il formulario del certificato  di  circolazione  EUR.1  e  il
formulano di domanda, i cui modelli  figurano  all'allegato  III  del
presente protocollo. Detti formulari  sono  compilati  in  una  delle
lingue in cui e' redatto il presente  accordo  e  conformemente  alle
disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se  vengono
compilati  a  mano,  devono  essere  scritti  con  inchiostro  e   in
stampatello. La descrizione dei  prodotti  dev'essere  redatta  senza
spaziature. Qualora lo spazio della  casella  non  sia  completamente
utilizzato, si deve tracciare una linea  orizzontale  sotto  l'ultima
riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 
   3. L'esportatore che richiede il rilascio  di  un  certificato  di
circolazione EUR.1 deve  essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi
momento,  su  richiesta  delle  autorita'  doganali  del   paese   di
esportazione in cui viene rilasciato il certificato  di  circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare  il  carattere  originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
al presente protocollo. 
   4. Il  certificato  di  circolazione  EUR.1  e'  rilasciato  dalle
autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' o dell'Algeria
se i  prodotti  in  questione  possono  essere  considerati  prodotti
originari della Comunita', dell'Algeria o di uno degli altri paesi di
cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo. 
   5. Le autorita' doganali che rilasciano  il  certificato  adottano
tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei
prodotti e l'osservanza degli altri  requisiti  di  cui  al  presente
protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere  qualsiasi
documento giustificativo e di  procedere  a  qualsiasi  verifica  dei
conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 
Le autorita' doganali che rilasciano il  certificato  devono  inoltre
accertarsi che i formulari di cui al paragrafo  2  siano  debitamente
compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla
descrizione dei prodotti sia  stata  compilata  in  modo  da  rendere
impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 
   6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci
EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 
   7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e'  rilasciato
dalle autorita' doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal
momento  in  cui  l'esportazione  ha  effettivamente   luogo   o   e'
assicurata.