ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 6; b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.