(Protocollo 6 - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                   Requisiti di carattere generale 
 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si  considerano
prodotti originari della Comunita': 
 
a)  i  prodotti  interamente  ottenuti  nella  Comunita'   ai   sensi
dell'articolo 6; 
b) i prodotti  ottenuti  nella  Comunita'  in  cui  sono  incorporati
   materiali  non  interamente  ottenuti  sul   suo   territorio,   a
   condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita'
   di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo
   7. 
 
   2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si  considerano
prodotti originari dell'Algeria: 
 
a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi  dell'articolo
6; 
b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono  incorporati  materiali
   non interamente ottenuti sul  suo  territorio,  a  condizione  che
   detti materiali siano stati oggetto in Algeria  di  lavorazioni  o
   trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.