(Protocollo 6 - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
                 Validita' della prova dell'origine 
 
   1. La prova dell'origine ha una validita' di  quattro  mesi  dalla
data di rilascio nel paese di esportazione  e  dev'essere  presentata
entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione. 
   2. Le prove dell'origine presentate alle  autorita'  doganali  del
paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di
cui   al   paragrafo   i   possono   essere   accettate,   ai    fini
dell'applicazione    del    trattamento     preferenziale,     quando
l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali. 
   3.  Negli  altri  casi  di  presentazione  tardiva,  le  autorita'
doganali  del  paese  d'importazione  possono  accettare   le   prove
dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza
di tale termine.