(Protocollo 6 - art. 25)
                             ARTICOLO 25 
               Presentazione della prova dell'origine 
 
   Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali  del
paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale  paese.
Dette autorita' possono richiedere  che  la  prova  dell'origine  sia
tradotta e che la dichiarazione di importazione sia  accompagnata  da
una  dichiarazione  dell'importatore  secondo  la  quale  i  prodotti
soddisfano le condizioni previste  per  l'applicazione  del  presente
accordo.