(Protocollo 6 - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                  Esonero dalla prova dell'origine 
 
   1.  Sono  ammessi  come  prodotti  originai,  senza  che   occorra
presentare una prova dell'origine,  i  prodotti  oggetto  di  piccole
spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei
viaggiatori, purche' si tratti di  importazioni  prive  di  qualsiasi
carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti
ai requisiti del presente protocollo e laddove non  sussistano  dubbi
circa la veridicita' di tale  dichiarazione.  Nel  caso  di  prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere  effettuata  sulla
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 
   2. Si considerano prive  di  qualsiasi  carattere  commerciale  le
importazioni che presentano un  carattere  occasionale  e  riguardano
esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei  destinatari,
dei viaggiatori o dei  loro  familiari  quando,  per  loro  natura  e
quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 
   3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i
500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se  si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.