(Protocollo 6 - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                   Cumulo bilaterale dell'origine 
 
   1.  I  materiali  originari  della  Comunita'  incorporati  in  un
prodotto ottenuto  in  Algeria  si  considerano  materiali  originari
dell'Algeria. Non e' necessario a tal fine che detti materiali  siano
stati  oggetto  di  lavorazioni  o  trasformazioni   sufficienti,   a
condizione che siano stati oggetto di  lavorazioni  o  trasformazioni
piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1. 
   2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in  un  prodotto
ottenuto nella Comunita' si  considerano  materiali  originari  della
Comunita'. Non e' necessario a tal fine  che  detti  materiali  siano
stati  oggetto  di  lavorazioni  o  trasformazioni   sufficienti,   a
condizione che siano stati oggetto di  lavorazioni  o  trasformazioni
piu' complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.