(Protocollo 6 - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 
 
   1. L'esportatore che richiede il rilascio  di  un  certificato  di
circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni  i
documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3. 
   2. L'esportatore che compila una  dichiarazione  su  fattura  deve
conservare per almeno tre anni una copia  di  tale  dichiarazione  su
fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 
   3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione  che  rilasciano
un certificato di circolazione delle merci  EUR.1  devono  conservare
per almeno tre anni il formulano di richiesta di cui all'articolo 18,
paragrafo 2. 
   4.  Le  autorita'  doganali  del   paese   d'importazione   devono
conservare per almeno tre anni i certificati  di  circolazione  delle
merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.