(Protocollo 6 - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
                      Importi espressi in euro 
 
   1.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni   dell'articolo   22,
paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo  3,  qualora  i
prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi
espressi nella moneta nazionale degli Stati membri  della  Comunita',
dell'Algeria o degli  altri  paesi  di  cui  agli  articoli  4  e  5,
equivalenti a quelli espressi in euro, sono  fissati  annualmente  da
ciascuno dei paesi interessati. 
   2. Una spedizione beneficia delle disposizioni  dell'articolo  22,
paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base  alla
valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal  paese
in questione. 
   3. Gli importi da utilizzare in una determinata  moneta  nazionale
sono  il  controvalore  in  questa  moneta  nazionale  degli  importi
espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali
importi sono comunicati  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee
entro il 15  ottobre  e  si  applicano  a  decorrere  dal  1  gennaio
dell'anno successivo. La Commissione delle Comunita' europee notifica
gli importi a tutti i paesi interessati. 
   4. Un paese puo' arrotondare per eccesso o per  difetto  l'importo
risultante dalla conversione nella moneta  nazionale  di  un  importo
espresso in euro. L'importo arrotondato non puo'  differire  di  piu'
del 5% dal  risultato  della  conversione.  Un  paese  puo'  lasciare
invariato il  controvalore  nella  moneta  nazionale  di  un  importo
espresso in euro se, all'atto  dell'adeguamento  annuale  di  cui  al
paragrafo  3,  la  conversione  dell'importo,  prima   di   qualsiasi
arrotondamento, non si traduca in un aumento  inferiore  al  15%  del
controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale
puo' restare invariato se la conversione da' luogo a una  diminuzione
del controvalore stesso. 
   5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal  Comitato  di
associazione  su  richiesta  della  Comunita'  o  dell'Algeria.   Nel
procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene  conto
dell'opportunita' di preservare in  termini  reali  gli  effetti  dei
valori limite stabiliti. A tal fine, esso puo' decidere di modificare
gli importi espressi in euro.