(Protocollo 6 - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
                        Assistenza reciproca 
 
   1. Le  autorita'  doganali  degli  Stati  membri  della  Comunita'
europea  e  dell'Algeria  si  comunicano  a   vicenda,   tramite   la
Commissione delle Comunita' europee, il facsimile  dell'impronta  dei
timbri utilizzati nei  loro  uffici  doganali  per  il  rilascio  dei
certificati di circolazione delle merci  EUR.1  e  l'indirizzo  delle
autorita' doganali competenti per il controllo di detti certificati e
delle dichiarazioni su fattura. 
   2. Al fine di garantire  la  corretta  applicazione  del  presente
protocollo,  la  Comunita'  e   l'Algeria   si   prestano   reciproca
assistenza, mediante  le  amministrazioni  doganali  competenti,  nel
controllo dell'autenticita' dei  certificati  di  circolazione  delle
merci EUR.1 o delle dichiarazioni  su  fattura  e  della  correttezza
delle informazioni riportate in tali documenti.