(Protocollo 6 - art. 38)
                             ARTICOLO 38 
                     Applicazione del protocollo 
 
   1. L'espressione "la Comunita'"  utilizzata  nell'articolo  2  non
comprende Ceuta e Melilla. 
   2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla
beneficiano sotto ogni  aspetto  del  regime  doganale  applicato  ai
prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai  sensi
del protocollo 2 dell'atto di adesione  alle  Comunita'  europee  del
Regno di Spagna e della Repubblica  portoghese.  L'Algeria  riconosce
alle importazioni dei prodotti contemplati  dal  presente  accordo  e
originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime  doganale  riconosciuto
ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e  originari  della
Comunita'. 
   3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i
prodotti originari di Ceuta e  Melilla,  il  presente  protocollo  si
applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni  particolari  di
cui all'articolo 39.