ARTICOLO 38 Applicazione del protocollo 1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunita' europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunita' e originari della Comunita'. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.