ARTICOLO 39 Condizioni particolari 1. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma- zioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure ii) tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunita', purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni su- periori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8; 2) prodotti originari dell'Algeria: a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria; b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasforma- zioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comu- nita' ai sensi del presente protocollo e che siano stati ogget- to di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.