(Protocollo 6 - art. 43)
                             ARTICOLO 43 
                 Intese con il Marocco e la Tunisia 
 
   Le  parti  contraenti  adottano  le  disposizioni  necessarie  per
concludere  intese  con  il  Marocco  e  la  Tunisia  che  consentano
l'applicazione   del   presente   protocollo.   Esse   si   informano
reciprocamente delle misure adottate a tal fine.