(Protocollo 6 - art. 44)
                             ARTICOLO 44 
                   Merci in transito o in deposito 
 
   Le  disposizioni  dell'accordo  possono  applicarsi   alle   merci
rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla  data
dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano  in  transito
nel territorio della Comunita' o dell'Algeria  oppure  in  regime  di
deposito provvisorio, di  deposito  doganale  o  di  zona  franca,  a
condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro  mesi
a decorrere da tale data - alle autorita'  doganali  dello  Stato  di
importazione un certificato  EUR.1,  rilasciato  a  posteriori  dalle
autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti
dai quali risulta che  le  merci  sono  state  oggetto  di  trasporto
diretto.