(Protocollo 7 - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                         Spese di assistenza 
 
   Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste
di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente  protocollo,
escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche'
per gli  interpreti  e  traduttori  che  non  dipendono  da  pubblici
servizi.