(Protocollo 7 - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                            Altri accordi 
 
   1.  Tenuto  conto  delle  competenze  rispettive  della  Comunita'
europea  e  degli  Stati  membri,  le   disposizioni   del   presente
protocollo: 
- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti  derivanti  da
  altri accordi o convenzioni internazionali; 
- sono  ritenute  complementari  con  gli   accordi   sull'assistenza
  reciproca che sono Stati  o  che  potrebbero  essere  conclusi  tra
  singoli Stati membri e Algeria; 
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione,
  tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita'  europee
  e  le  autorita'  doganali  degli  Stati   membri,   di   qualsiasi
  informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa
  interessare a Comunita'. 
   2. Fatto salvo  il  paragrafo  1,  le  disposizioni  del  presente
protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali  in  materia
di assistenza reciproca  che  sono  stati  o  che  potrebbero  essere
conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni
di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle  del  presente
protocollo. 
   3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione
istituito dall'articolo  41  del  protocollo  n.  6  dell'accordo  di
associazione per risolvere le questioni  inerenti  all'applicabilita'
del presente protocollo.