(Protocollo 7 - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                        Campo di applicazione 
 
   1 Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si  prestano
assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate
nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione  della
legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire,  individuare
e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione. 
   2.  L'assistenza  nel  settore  doganale  prevista  dal   presente
protocollo si applica ad ogni autorita'  amministrativa  delle  Parti
contraenti competente  per  l'applicazione  dello  stesso.  Essa  non
pregiudica  le  norme  che  disciplinano  l'assistenza  reciproca  in
materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute  in  virtu'
poteri  esercitati  su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria  salvo
accordo di detta autorita'. 
   3. L'assistenza in materia di  riscossione  di  diritti,  tasse  o
ammende non e' coperta dal presente protocollo.