ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1 Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalita' e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' si applica alle informazioni ottenute in virtu' poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non e' coperta dal presente protocollo.