(Protocollo 7 - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                       Assistenza su richiesta 
 
   1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
le  fornisce  tutte  le  informazioni   pertinenti   per   consentire
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti  le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione. 
   2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
le comunica: 
 
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti
   sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte
   precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; 
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
   sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
   precisando, se del caso,  la  procedura  doganale  applicata  alle
   merci. 
 
   3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o normative,
le misure necessarie per garantire che siano tenute  sotto  controllo
speciale: 
 
a) le persone fisiche o giuridiche in merito  alle  quali  sussistano
   fondati motivi di ritenere che  effettuino  o  abbiano  effettuato
   operazioni contrarie alla legislazione doganale; 
b) i luoghi  dove  partite  di  merci  sono  state  immagazzinate  in
   condizioni  tali  da  fare  ragionevolmente  supporre  che   siano
   destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale; 
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate  in  modo  da
   fare legittimamente supporre che  siano  destinate  ad  operazioni
   contrarie alla legislazione doganale; 
d) i mezzi di trasporto  per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
   ritenere  che  siano  destinati  ad  operazioni   contrarie   alla
   legislazione doganale.