(Protocollo 7 - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                       Comunicazione/Notifica 
 
   Su domanda dell'autorita' richiedente,  l'autorita'  interpellata,
conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, 
prende tutte le misure necessarie per 
 
   - fornire tutti documenti e 
   - notificare tutte le decisioni 
 
   che rientrano nell'ambito di applicazione del presente  protocollo
a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. 
   Le domande di consegna di documenti e  di  notifica  di  decisioni
devono  essere  presentate  per  iscritto  nella   lingua   ufficiale
dell'autorita'  interpellata  o  in  una   lingua   accettabile   per
quest'ultima.