(Protocollo 7 - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                      Adempimento delle domande 
 
   1. Per soddisfare e domande di assistenza l'autorita' interpellata
procede,  nell'ambito  delle   sue   competenze   e   delle   risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda  di  altre
autorita' della stessa Parte  contraente,  fornendo  le  informazioni
gia' in suo possesso,  svolgendo  adeguate  indagini  o  disponendone
l'esecuzione. La presente disposizione si applica  anche  alle  altre
autorita' cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita' interpellata
a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa  agire
autonomamente 
   2.  Le  domande  di  assistenza  sono  evase  conformemente   alle
disposizioni  giuridiche   o   normative   della   Parte   contraente
interpellata. 
   3. I funzionari debitamente autorizzati di  una  Parte  contraente
possono, d'intesa con l'altra Parte  contraente  interessata  e  alle
condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici  dell'autorita'
interpellata o di un'alta autorita' in conformita' del  paragrafo  1,
le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie
alla legislazione doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai
fini del presente protocollo. 
   4. I funzionari debitamente autorizzati di  una  Parte  contraente
possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle  condizioni  da
essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio  di
quest'ultima.