Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, n. 156 All'articolo 1: al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'articolo 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003»; al comma 3, dopo le parole: «prodotti emoderivati,» sono inserite le seguenti: «plasmatici e da DNA ricombinante,»; al comma 4, dopo le parole: «dello sfondamento» sono inserite le seguenti: «effettivo dell'anno 2004» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalita' e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione».