(Allegato)
                                                             Allegato 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, n. 156 
    All'articolo 1: 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al  fine
di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i  limiti
di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'articolo 48,
comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 269 del  2003,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003»; 
      al comma  3,  dopo  le  parole:  «prodotti  emoderivati,»  sono
inserite le seguenti: «plasmatici e da DNA ricombinante,»; 
    al comma 4, dopo le parole: «dello sfondamento» sono inserite  le
seguenti: «effettivo dell'anno 2004» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel rinnovo dell'accordo tra  Governo,  regioni  e
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  vengono  ridefiniti  i
criteri, le modalita' e  le  quote  di  attribuzione  del  ripiano  a
ciascuna regione».