Art. 9.
Programma  e  prove  d'esame  per  il  conseguimento della patente di
                              servizio

  1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalita' di
esame  per  il  conseguimento  della  patente  di  servizio  indicata
dall'articolo 139  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C.
  2.  Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di
autoveicoli di servizio.
  3.  Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio
sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un
accertamento  delle  cognizioni  relative  alle  materie di programma
previste  per  il conseguimento della corrispondente patente di guida
ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   integrato   da   un  colloquio  sulle  specifiche  materie  di
insegnamento  teorico  di  cui  al  comma  1, ed in una prova pratica
consistente  nelle  verifiche  di  abilita'  di  cui  alla  tabella B
allegata al presente decreto.
 
          Note all'art. 9:
              -   Per  il  testo  dell'art.  139  del  citato decreto
          legislativo   30 aprile   1992,  n.  285,  vedi  note  alle
          premesse.
              - Il   testo   dell'art.   121   del  medesimo  decreto
          legislativo e' il seguente:
              «Art. 121 (Esame di idoneita). - 1. L'idoneita' tecnica
          necessaria  per  il  rilascio  della  patente  di  guida si
          consegue  superando una prova di verifica delle capacita' e
          dei   comportamenti   ed   una  prova  di  controllo  delle
          cognizioni.
              2.  Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
          direttive,  modalita' e programmi stabiliti con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti sulla base
          delle  direttive della Comunita' europea e con il ricorso a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
              3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
          professionali  di  cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli
          insegnanti  e  degli  istruttori  delle  autoscuole  di cui
          all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
          per i trasporti terrestri.
              4.   Nel   regolamento   sono   determinati  i  profili
          professionali   dei   dipendenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri  che  danno  titolo  all'effettuazione
          degli esami di cui al comma 3.
              5.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti   sono   determinate  le  norme  e  modalita'  di
          effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
          l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
              6.   L'esame   di  coloro  che  hanno  frequentato  una
          autoscuola  puo'  svolgersi  presso  la stessa se dotata di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
              7. Le prove d'esame sono pubbliche.
              8.  Le prove d'esame non possono essere sostenute prima
          che   sia   trascorso  un  mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
              9.  A  partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di
          guida,  con  esclusione  di  quella per il conseguimento di
          patente  di  categoria  A,  va  in  ogni caso effettuata su
          veicoli muniti di doppi comandi.
              10.   Tra   una   prova  d'esame  sostenuta  con  esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese.
              11.   Gli   esami   possono  essere  sostenuti,  previa
          prenotazione  da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel  limite  di detta validita' e' consentito ripetere, per
          una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri rilascia la patente di guida a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».