Art. 9. Programma e prove d'esame per il conseguimento della patente di servizio 1. I programmi di insegnamento e di addestramento e le modalita' di esame per il conseguimento della patente di servizio indicata dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono riportati nelle tabelle di cui agli allegati B e C. 2. Essi sono formulati con riguardo alla guida di motoveicoli e di autoveicoli di servizio. 3. Le prove di esame per il conferimento della patente di servizio sono pubbliche e si articolano in una prova teorica consistente in un accertamento delle cognizioni relative alle materie di programma previste per il conseguimento della corrispondente patente di guida ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato da un colloquio sulle specifiche materie di insegnamento teorico di cui al comma 1, ed in una prova pratica consistente nelle verifiche di abilita' di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vedi note alle premesse. - Il testo dell'art. 121 del medesimo decreto legislativo e' il seguente: «Art. 121 (Esame di idoneita). - 1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. 9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame. 12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».