IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di
seguito denominata C.R.I.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2002, n. 208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I.  ed
in particolare l'articolo 57; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  procedere  alla
revisione di alcune disposizioni del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire,  anche
mediante  una  sollecita  riforma   dello   statuto   della   C.R.I.,
l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data  15  ottobre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 novembre 2004; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
                 Compiti della Croce Rossa italiana 
 
  1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti lettere: 
  "d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale  tra
la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della
normativa vigente e delle norme statutarie; 
  d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali  in  materia
sanitaria  indicati  dallo  statuto  della  Croce  Rossa  italiana  e
consentiti dalla legge.".