Art. 2. Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana 1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.". 2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu' di una volta consecutivamente.".