Art. 2.
                  Corpo delle infermiere volontarie
                     della Croce Rossa italiana
  1.  All'articolo  8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942,
n.  918,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "L'Ispettrice
nazionale dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu'
di  una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte
sentito il Presidente nazionale della C.R.I.".
  2.  L'articolo  12  del  regio  decreto  12 maggio 1942, n. 918, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  12.  - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale
dell'ispettorato  durano  in  carica quattro anni e sono confermabili
per  non  piu' di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro
di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono
scelte  tra  le  infermiere  volontarie  che  abbiano  i requisiti di
specifica  preparazione  tecnica  ed attitudini al comando; durano in
carica  quattro  anni e possono essere confermate per non piu' di una
volta consecutivamente.".