Art. 3.
                Struttura della Croce Rossa italiana
  1.  All'articolo  2,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  31  luglio  1980,  n. 613, il numero 3) e' sostituito dal
seguente:
  "3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:
    I) un'organizzazione centrale composta:
      a)  dal  Presidente  nazionale, eletto dall'assemblea nazionale
fra  i  soci  attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;
      b)   dall'assemblea  nazionale  della  C.R.I.,  costituita  dal
Presidente  nazionale,  dai presidenti regionali, da membri eletti da
ciascuna  assemblea  regionale  fra  i  propri componenti diversi dal
presidente,  in  numero definito dallo statuto secondo un criterio di
proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di
diritto   rappresentati  dagli  organi  di  vertice  nazionale  delle
componenti della C.R.I.;
      c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente
nazionale  e  da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi
designati  dall'assemblea  nazionale fra i propri componenti e sei di
diritto   rappresentati  dagli  organi  di  vertice  nazionali  delle
componenti della C.R.I.;
      d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le
sue  funzioni  in  seduta  permanente  su tutti gli organi nazionali,
regionali,  provinciali  e  locali della C.R.I. e assiste alle sedute
del   consiglio   direttivo   nazionale,  composto  da  sette  membri
effettivi,   dei   quali   uno   in   rappresentanza   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  con  funzioni di presidente, uno in
rappresentanza,  rispettivamente,  del Ministero degli affari esteri,
del  Ministero  della  difesa  e  del  Ministero dell'interno, due in
rappresentanza  del  Ministero  della  salute e uno in rappresentanza
dell'assemblea,  tutti  scelti  tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori  contabili  o  in possesso dei requisiti previsti dal codice
civile  per  lo  svolgimento  di tali funzioni, nonche' da due membri
supplenti,  uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze tra esperti in possesso di specifica
competenza;  il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a
pena  di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di
spesa  e  della  loro  esecuzione,  accerta  la regolare tenuta della
contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e
delle  scritture  contabili  e  riferisce dei controlli effettuati al
Ministero  della  salute;  il  collegio  puo' richiedere dati o altri
elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
    II)  un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali,
istituiti  presso  ciascuna  regione e che si articolano nei seguenti
organi:
      a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra
i  soci  attivi  della  regione, il quale assume anche le funzioni di
presidente   dell'assemblea   regionale  e  del  consiglio  direttivo
regionale;
      b)  l'assemblea  regionale, costituita da delegati eletti dalle
assemblee  dei  comitati  locali  della  regione,  secondo criteri di
proporzionalita',  in  numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei
membri  di  diritto  rappresentati  dagli organi di vertice regionali
delle componenti della C.R.I.;
      c)  il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente
regionale  e  da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi
designati  dall'assemblea  regionale fra i propri componenti e sei di
diritto   rappresentati  dagli  organi  di  vertice  regionali  delle
componenti   della   C.R.I.;   il   consiglio   e'  integrato  da  un
rappresentante  designato  dal presidente della Giunta regionale, che
assiste alle sedute senza diritto di voto;
    III)   un'organizzazione   provinciale   composta   dai  comitati
provinciali, che si articolano nei seguenti organi:
      a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale
nel  proprio  seno,  il  quale assume anche le funzioni di presidente
dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;
      b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle
assemblee  dei  comitati  locali  della provincia, secondo criteri di
proporzionalita',  in  numero stabilito dallo statuto e, quali membri
di  diritto,  dagli  organi  di  vertice provinciali delle componenti
della  C.R.I.,  che  operino  nell'ambito  territoriale  del comitato
provinciale;
      c)   il   consiglio   direttivo   provinciale,  costituito  dal
presidente,   da   sei   membri   elettivi  designati  dall'assemblea
provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli
organi  di  vertice  provinciali  delle  componenti della C.R.I., che
operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;
    IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si
articolano nei seguenti organi:
      a)  il  presidente  locale,  eletto  dall'assemblea  locale nel
proprio  seno,  il  quale  assume  anche  le  funzioni  di presidente
dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;
      b)  l'assemblea  locale,  costituita  da  tutti  i  soci attivi
iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;
      c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da
sei  membri  elettivi  designati  dall'assemblea  locale fra i propri
componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali
delle  componenti  della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale
del comitato locale;
    V)  attribuzione  da  parte  dello statuto al consiglio direttivo
nazionale  ed  ai  consigli  direttivi  provinciali, oltre agli altri
compiti  statutari,  anche  di poteri di controllo sull'attivita' dei
comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte
le componenti volontaristiche dell'Associazione.".