Art. 3. Struttura della Croce Rossa italiana 1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello: I) un'organizzazione centrale composta: a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale; b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.; d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidita', verifica la legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente; II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi: a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale; b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto; III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi: a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale; b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalita', in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale; c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale; IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi: a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale; b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale; V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione.".