Art. 4. Incompatibilita' delle cariche sociali 1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: "incarichi retribuiti dall'Associazione stessa" sono aggiunte le seguenti: "o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale.".