Art. 4. 
               Incompatibilita' delle cariche sociali 
  1. All'articolo 2, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,  al  numero  4)  dopo  le  parole:
"incarichi retribuiti  dall'Associazione  stessa"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con
la titolarita' di altre cariche associative,  salva  la  facolta'  di
opzione dell'interessato. La carica di Presidente  nazionale  non  e'
cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o  locale;
il  presidente  regionale,  provinciale  o  locale  che  sia   eletto
Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche
di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da
tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente  nazionale
uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee
regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente
dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto  Presidente
nazionale.".