Art. 5.
    Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
  31  luglio  1980,  n.  613,  dopo  il  primo  comma, e' inserito il
  seguente:
"Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto
costituisca  reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda
l'aggiornamento  dei  libri  e'  punito con la sanzione pecuniaria da
euro  duecento  a  euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca
reato,  colui  che,  essendovi  tenuto,  omette  intenzionalmente  di
esibire  i  libri  dei  soci  e  le relative informazioni o trasmette
consapevolmente  dati falsi o inesatti alle autorita' di cui al primo
comma e al Presidente nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria
da  euro  cinquecento  a  tremila.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dal
Ministero  della  salute  ed il relativo procedimento e' disciplinato
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.".
  2.  Hanno  diritto  all'elettorato  attivo,  per  le prime elezioni
indette  dal  Commissario  straordinario della C.R.I. dopo la data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, tutti i soggetti che, alla
data   di  indizione  delle  stesse,  risultino  essere  regolarmente
iscritti  all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualita'
si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data
del  31  dicembre  2001,  risultavano  essere  regolarmente  iscritti
nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.