Art. 5. Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Il libro dei soci e' aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri e' punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorita' di cui al primo comma e al Presidente nazionale, e' punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento e' disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.". 2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualita' si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.