Art. 6.
                 Statuto della Croce Rossa italiana
  1.  Lo  statuto  della  C.R.I.  e  le  norme  di  modificazione  ed
integrazione  sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro  della  difesa,  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica, sentito il
Presidente    nazionale   della   C.R.I.,   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la
Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
  2.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto  sono  approvate le disposizioni di revisione dello
statuto  vigente  della  C.R.I.  A  seguito  della data di entrata in
vigore   delle   norme   di   revisione  si  procede  alla  immediata
ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei
nuovi  titolari  delle  cariche  elettive  decadono, contestualmente,
anche  in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di
Commissario  straordinario  della  C.R.I.  puo'  essere ulteriormente
prorogato  fino  alla  data  di nomina del Presidente nazionale della
C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
  3.  L'articolo  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 613, e' abrogato.