Art. 6. Statuto della Croce Rossa italiana 1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. puo' essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria. 3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e' abrogato.