Art. 8. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 novembre 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                              Sirchia, Ministro della salute 
                              Martino, Ministro della difesa 
                                 Siniscalco, Ministro dell'economia e 
                              delle finanze 
                                   Mazzella, Ministro per la funzione 
                              pubblica 
Visto, il Guardasigilli: Castelli