Art. 2. Disposizioni transitorie 1. Le protesi mammarie immesse nel mercato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere oggetto di una nuova procedura di valutazione della conformita', quali dispositivi medici di classe III, entro un mese dalla data predetta. 2. In deroga all'articolo 11, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le decisioni relative alle protesi mammarie adottate dagli organismi notificati prima del 1° settembre 2003, in virtu' dell'articolo 11, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo, non possono essere prorogate.
Nota all'art. 2: - L'art. 11, commi 4, lettera a) e 12 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, cosi' recitano: «Art. 11 (Valutazione della conformita). - 1.-3. (Omissis). 4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE: a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformita' CE (sistema completo di garanzia di qualita) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure, b) (Omissis). 5.-11-bis (Omissis). 12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e III ha validita' massima di cinque anni e puo' essere prorogata per periodi successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti.».