Art. 15. (Stato di' previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute,per l'anno finanziario 2005, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione e comunicazione" dello stato di' previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attivita' di controllo, di programmazione, di' informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362. 6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.