Art. 10.
                               Stemmi
  1.  Gli  stemmi  e  gli  altri  segni considerati nelle convenzioni
internazionali  vigenti  in  materia,  nei  casi  e  alle  condizioni
menzionati  nelle  convenzioni  stesse,  nonche'  i  segni contenenti
simboli,  emblemi  e  stemmi  che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a
meno   che   l'autorita'  competente  non  ne  abbia  autorizzato  la
registrazione.
  2.  Trattandosi  di  marchio  contenente parole, figure o segni con
significazione  politica  o  di  alto  valore simbolico, o contenente
elementi  araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della
registrazione,  invia  l'esemplare  del  marchio  e  quantaltro possa
occorrere  alle  amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per  sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma
4.
  3.   L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  ha  la  facolta'  di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio
che  il  marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon
costume.
  4.  Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi
2  e  3,  esprime  avviso  contrario  alla registrazione del marchio,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.