Art. 100.
                         Oggetto del diritto
  1.  Puo'  costituire  oggetto  del  diritto  su  una nuova varieta'
vegetale  un  insieme  vegetale  di  un taxon botanico del grado piu'
basso   conosciuto  che,  conformandosi  integralmente  o  meno  alle
condizioni  previste per il conferiniento del diritto di costitutore,
puo' essere:
    a)  definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
    b)   distinto   da   ogni   altro   insieme   vegetale   in  base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
    c)  considerato  come  un'entita  rispetto  alla  sua idoneita' a
essere riprodotto in modo conforme.