Art. 106.
                             Stabilita'
  1.  La  varieta'  si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti  ai  fini  della  protezione rimangono invariati in seguito
alle  successive  riproduzioni  o  moltiplicazioni  o,  in caso di un
particolare  ciclo  di  riproduzione  o moltiplicazione, alla fine di
ogni ciclo.