Art. 11.
                         Marchio collettivo
  1.  I  soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura  o  la  qualita'  di  determinati  prodotti o servizi, possono
ottenere  la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi
ed  hanno  la  facolta'  di  concedere  l'uso  dei  marchi  stessi  a
produttori o commercianti.
  2.  I  regolamenti  concernenti  l'uso  dei  marchi  collettivi,  i
controlli  e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di   registrazione;  le  modificazioni  regolamentari  devono  essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
  4.  In  deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'
consistere  in  segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per  designare  la  provenienza geografica dei prodotti o servizi. In
tal  caso,  peraltro,  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  puo'
rifiutare,  con  provvedimento  motivato,  la  registrazione quando i
marchi   richiesti   possano   creare  situazioni  di  ingiustificato
privilegio  o  comunque  recare  pregiudizio  allo  sviluppo di altre
analoghe  iniziative  nella  regione.  L'Ufficio  italiano brevetti e
marchi   ha   facolta'   di   chiedere  al  riguardo  l'avviso  delle
amministrazioni   pubbliche,   categorie   e   organi  interessati  o
competenti.   L'avvenuta   registrazione   del   marchio   collettivo
costituito  da  nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi  l'uso  nel  commercio  del  nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme   ai  principi  della  correttezza  professionale  e  quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
  5.  I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.