Art. 11-ter. 
           (( (Marchio storico di interesse nazionale). )) 
  ((1. I  titolari  o  licenziatari  esclusivi  di  marchi  d'impresa
registrati da almeno cinquanta anni  o  per  i  quali  sia  possibile
dimostrare l'uso continuativo da almeno  cinquanta  anni,  utilizzati
per la  commercializzazione  di  prodotti  o  servizi  realizzati  in
un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente  collegata
al territorio nazionale, possono ottenere  l'iscrizione  del  marchio
nel registro  dei  marchi  storici  di  interesse  nazionale  di  cui
all'articolo 185-bis. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico  e'  istituito
il logo «Marchio storico  di  interesse  nazionale»  che  le  imprese
iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis, possono utilizzare
per le finalita' commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al
primo periodo sono altresi' specificati i criteri per l'utilizzo  del
logo «Marchio storico di interesse nazionale».))