Art. 110.
                           Diritto morale
  1.  Il  diritto  di  essere considerato autore della nuova varieta'
vegetale  puo'  essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua
morte,  dal  coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro
mancanza  o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed  in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al
quarto grado incluso.