Art. 112.
                        Nullita' del diritto
  1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
    a) le  condizioni  fissate  dalle  norme  sulla  novita'  e sulla
distinzione  non  erano  effettivamente  soddisfatte  al  momento del
conferimento del diritto di costitutore;
    b) le  condizioni  fissate  dalle norme sulla omogeneita' e sulla
stabilita'  non  sono state effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento   del   diritto   di  costitutore,  ove  il  diritto  di
costitutore   e'   stato   conferito  essenzialmente  sulla  base  di
informazioni o documenti forniti dal costitutore;
    c) il  diritto  di costitutore e' stato conferito a chi non aveva
diritto   e   l'avente  diritto  non  si  sia  valso  delle  facolta'
accordategli dall'articolo 118.