Art. 112. Nullita' del diritto 1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che: a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore; b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore; c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli dall'articolo 118.