Art. 115.
               Licenze obbligatorie ed espropriazione
  1.  Il  diritto  di  costitutore  puo'  formare  oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
  2.  Alle  licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano,
in  quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione,
le  norme  in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV,
incluse  quelle  relative  alla  determinazione  della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione.
  3.  La  mancanza,  la  sospensione  o  la riduzione dell'attuazione
prevista  all'articolo  70 si verifica quando il titolare del diritto
di  costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu'
licenziatari,   non  pone  a  disposizione  degli  utilizzatori,  nel
territorio   dello   Stato,   il   materiale  di  propagazione  e  di
moltiplicazione  della  varieta' vegetale protetta in misura adeguata
alle esigenze dell'economia nazionale.
  4.  Con  le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi',
indipendentemente   dalla  attuazione  dell'oggetto  del  diritto  di
costitutore,  essere concesse in qualunque momento mediante pagamento
di  equo  compenso  al  titolare  del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie  speciali,  non  esclusive, per l'utilizzazione di nuove
varieta'  vegetali  protette  che  possono  servire all'alimentazione
umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione
di medicinali.
  5.  Le  licenze  previste  ai  commi  1,  2, 3 e 4 sono concesse su
conforme  parere  del Ministero delle politiche agricole e forestali,
che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
  6. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo
per   il   titolare   del  diritto  di  mettere  a  disposizione  del
licenziatario  il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
  7.  L'espropriazione  ha  luogo,  per  le  nuove varieta' vegetali,
sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.