Art. 115. Licenze obbligatorie ed espropriazione 1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico. 2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione. 3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu' licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varieta' vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale. 4. Con le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi', indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costitutore, essere concesse in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali. 5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e forestali, che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. 6. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario. 7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.