Art. 119.
                             Paternita'
  1.  L'Ufficio  italiano  brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della    designazione    dell'inventore   o   dell'autore,   ne'   la
legittimazione  del  richiedente,  fatte  salve le verifiche previste
dalla  legge  o  dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare
del  diritto  alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato
ad esercitarlo.
  2.  Una  designazione  incompleta od errata puo' essere rettificata
solanto  su  istanza corredata da una dichiarazione di consenso della
persona  precedentemente  designata  e,  qualora  l'istanza  non  sia
presentata  dal  richiedente  o  dal  titolare  del  brevetto o della
registrazione,   anche   da   una   dichiarazione   di   consenso  di
quest'ultimo.
  3.  Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
sentenza  esecutiva  in  base alla quale il richiedente o il titolare
del  brevetto  o  della  registrazione  e'  tenuto  a designarlo come
inventore  o  come  autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.