Art. 12.
                               Novita'
  1.  Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data
del deposito della domanda:
    a)  consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
    b)  siano  identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o  prestati  da  altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa  dell'identita'  o  somiglianza  tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione  per  il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di  associazione  fra  i  due  segni.  Si  considera altresi' noto il
marchio  che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di  Parigi  per la proprieta' industriale, testo riveduto a Stoccolma
il  14  luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente  conosciuto  presso  il  pubblico  interessato, anche in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del   marchio.   L'uso  precedente  del  segno,  quando  non  importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la  novita',  ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso
del  marchio,  anche  ai  fini  della  pubblicita',  nei limiti della
diffusione  locale,  nonostante  la registrazione del marchio stesso.
L'uso  precedente  del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione;
    c)  siano  identici  o  simili  a  un segno gia' noto come ditta,
denominazione  o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale,
adottato  da  altri,  se  a causa della identita' o somiglianza fra i
segni  e  dell'identita'  o  affinita'  fra  l'attivita' d'impresa da
questi  esercitata  ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e'
registrato  possa  determinarsi  un  rischio  di  confusione  per  il
pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra
i   due  segni.  L'uso  precedente  del  segno,  quando  non  importi
notorieta'  di esso o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita'. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei
suo dante causa non e' di ostacolo alla registrazione;
    d)  siano  identici  ad un marchio gia' da altri registrato nello
Stato  o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in
data  anteriore  o  avente  effetto  da data anteriore in forza di un
diritto  di  priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
    e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello  Stato  o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito a domanda
depositata  in  data  anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza  di  un  diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza  per  prodotti  o  servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita'
fra  i  prodotti  o  i  servizi  possa  determinarsi  un  rischio  di
confusione  per  il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
    f) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello  Stato  o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito a domanda
depositata  in  data  anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza  di  un  diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza  per  prodotti  o  servizi  anche  non affini, quando il
marchio  anteriore  goda  nella  Comunita',  se  comunitario, o nello
Stato,  di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo  trarrebbe  indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla  rinomanza  del  segno  anteriore o recherebbe pregiudizio agli
stessi;
    g)  siano  identici  o  simili  ad  un  marchio gia' notoriamente
conosciuto  ai  sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione
di Parigi per la proprieta' industriale, per prodotti o servizi anche
non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);
    h)  nei  casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novita'
il  marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si  tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'.
  2.  Ai  fini  previsti  al comma 1, lettere d), e) e f), le domande
anteriori  sono  assimilate  ai  marchi  anteriori  registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  la  legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota
          all'art. 3.