Art. 120. Giurisdizione e competenza 1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' e' proposta quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
Note all'art. 120: - Il testo del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso Tribunali e Corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159. - Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 011, del 14 gennaio 1994. - Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 003 del 5 gennaio 2002.