Art. 120.
                     Giurisdizione e competenza
  1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorita'
giudiziaria  dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio
e  la  residenza  delle  parti.  Se  l'azione di nullita' e' proposta
quando  il  titolo  non  e'  stato  ancora concesso, la sentenza puo'
essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi
ha  provveduto  sulla domanda, esaminandola con precedenza rispetto a
domande presentate in data anteriore.
  2.   Le   azioni   previste   al  comma  1  si  propongono  davanti
all'autorita'  giudiziaria  del  luogo  in  cui  il  convenuto  ha la
residenza  o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in
cui  il  convenuto  ha  la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando  il  convenuto  non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora  ne'  l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello
Stato   residenza,  domicilio  o  dimora  e'  competente  l'autorita'
giudiziaria di Roma.
  3.   L'indicazione  di  domicilio  effettuata  con  la  domanda  di
registrazione  o  di  brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione  di  domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorita'  giurisdizionali  ordinarie  o amministrative. Il domicilio
cosi'  eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione  da  annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
  4.  La  competenza  in materia di diritti di proprieta' industriale
appartiene  ai  tribunali  espressamente  indicati  a  tale scopo dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
  5.  Per  tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai
sensi  dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4.
  6.  Le  azioni  fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore  possono  essere  proposte  anche  dinanzi  all'autorita'
giudiziaria  dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione
i fatti sono stati commessi.
 
          Note all'art. 120:
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
          168,  recante  "Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in
          materia  di  proprieta' industriale ed intellettuale presso
          Tribunali  e  Corti  d'appello,  a norma dell'art. 16 della
          legge  12 dicembre  2002,  n.  273",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  40/94  del  Consiglio, del
          20 dicembre  1993,  sul  marchio  comunitario e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 011, del 14 gennaio 1994.
              - Il  regolamento  (CE)  n.  6/2002  del Consiglio, del
          12 dicembre  2001,  su  disegni  e  modelli  comunitari  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. L 003 del 5 gennaio
          2002.