Art. 121.
                 Ripartizione dell'onere della prova
  1.  L'onere  di  provare  la  nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta'  industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo   il   disposto   dell'articolo   67   l'onere  di  provare  la
contraffazione  incombe  al  titolare.  La  prova della decadenza del
marchio  per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese
le presunzioni semplici.
  2.  Qualora  una  parte  abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle  proprie  domande  ed  abbia  individuato documenti, elementi o
informazioni  detenuti  dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che
il  giudice  ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti  implicati  nella  produzione e distribuzione dei prodotti o
dei  servizi  che  costituiscono violazione dei diritti di proprieta'
industriale.
  3.  Il  giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le  misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
  4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
  5.  Nella  materia  di cui al presente codice il consulente tecnico
d'ufficio  puo'  ricevere  i  documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice  anche  se  non  ancora  prodotti in causa, rendendoli noti a
tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.