Art. 121-bis 
                   (( (Diritto d'informazione) )) 
 
  ((1. L'Autorita' giudiziaria  sia  nei  giudizi  cautelari  che  di
merito puo' ordinare, su istanza  giustificata  e  proporzionata  del
richiedente, che vengano fornite informazioni  sull'origine  e  sulle
reti di distribuzione di  merci  o  di  prestazione  di  servizi  che
violano un diritto di cui alla presente legge  da  parte  dell'autore
della violazione e da ogni altra persona che: 
    a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto  di  violazione
di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a  utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; 
    b) sia stata sorpresa a  fornire  su  scala  commerciale  servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; 
    c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere  a)  o  b)
come   persona   implicata   nella   produzione,   fabbri-cazione   o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 
  2.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  1  possono  tra   l'altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti,  dei
distributori, dei fornitori e degli altri  precedenti  detentori  dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei  grossisti  e  dei  dettaglianti,
nonche'   informazioni   sulle   quantita'   prodotte,    fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo  dei  prodotti  o
servizi in questione. 
  3. Le informazioni vengono  acquisite  tramite  interrogatorio  dei
soggetti di cui al comma 1. 
  4.  Il  richiedente  deve  fornire  l'indicazione  specifica  delle
persone da interrogare e dei fatti sui  quali  ognuna  di  esse  deve
essere interrogata. 
  5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede  ai  soggetti  di
cui al comma 1 le informazioni indicate dalla  parte;  puo'  altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene utili per chiarire  le  circostanze  sulle  quali  si  svolge
l'interrogatorio. 
  6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.))