Art. 121-ter 
(( (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel  corso  dei
                    procedimenti giudiziari). )) 
 
  ((1.  Nei  procedimenti   giudiziari   relativi   all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice puo' vietare ai  soggetti  da  lui
nominati  o  delegati,  alle  parti  e  ai  loro   rappresentanti   e
consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai  testimoni,
e agli altri  soggetti  che  a  qualunque  titolo  hanno  accesso  ai
provvedimenti, agli  atti  e  ai  documenti  presenti  nel  fascicolo
d'ufficio,  l'utilizzo  o  la  rivelazione  dei  segreti  commerciali
oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il  provvedimento  di
divieto di cui al primo periodo e' pronunciato su istanza di parte  e
mantiene  efficacia  anche  successivamente  alla   conclusione   del
procedimento nel corso del quale e' stato emesso. 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia: 
    a) se con sentenza, passata in  giudicato,  e'  accertato  che  i
segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui
all'articolo 98; 
    b)  se  i  segreti  commerciali  diventano  generalmente  noti  o
facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. 
  3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma  1  il  giudice,  su
istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei
principi regolatori del  giusto  processo,  appaiano  piu'  idonei  a
tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed
in particolare: 
    a) limitare ad un numero ristretto  di  soggetti  l'accesso  alle
udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio; 
    b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti  di
cui al comma 1, resi  disponibili  anche  a  soggetti  diversi  dalle
parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti  i  segreti
commerciali. 
  4. Ai fini di cui al comma  3,  lettera  b),  il  giudice,  con  il
provvedimento, indica le parti dello stesso  che  il  cancelliere  e'
tenuto ad oscurare o  omettere  all'atto  del  rilascio  di  copia  a
soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che,
all'atto del deposito del provvedimento, la  cancelleria  vi  apponga
un'annotazione dalla  quale  risulti  il  divieto  per  le  parti  di
diffondere il provvedimento in versione integrale.))