Art. 122.
        Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza
  1.  Fatto  salvo  il  disposto dell'articolo 188, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo  di  proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi  abbia  interesse  e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga  all'articolo  70 del codice di procedura civile, l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio.
  2  L'azione  diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
marchio  per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso
del  marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di  proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche'  il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al  ritratto  oppure  perche'  la  registrazione del marchio e' stata
effettuata  a  nome  del  non  avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto  dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto.
  3.  L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
disegno  o  modello  per  la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo  43,  comma  1,  lettera  d)  ed  e),  oppure perche' la
registrazione  e'  stata  effettuata  a  nome  del non avente diritto
oppure   perche'  il  disegno  o  modello  costituisce  utilizzazione
impropria  di  uno  degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione  di  Unione  di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale  -  testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge  28  aprile  1976,  n.  424, o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano  un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
rispettivamente   esercitata   soltanto   dal  titolare  dei  diritti
anteriori  e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
  4.  L'azione  di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale  e'  esercitata  in  contraddittorio  di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto.
  5.  Le  sentenze  che  dichiarano  la nullita' o la decadenza di un
titolo  di  proprieta'  industriale sono annotate nel registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  6.  Una  copia  dell'atto  introduttivo  di ogni giudizio civile in
materia  di  diritti di proprieta' industriale deve essere comunicata
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi, a cura di chi promuove il
giudizio.
  7.   Ove  alla  comunicazione  anzidetta  non  si  sia  provveduto,
l'autorita'  giudiziaria,  in  qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
  8.  Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e
marchi  copia  di  ogni  sentenza in materia di diritti di proprieta'
industriale.
 
          Note all'art. 122:
              - Il  testo dell'art. 70 del codice di procedura civile
          "Intervento   in  causa  del  pubblico  ministero",  e'  il
          seguente:
              "Art.  70 (Intervento in causa del pubblico ministero).
          - Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullita'
          rilevabile d'ufficio:
                1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
                2)  nelle  cause  matrimoniali,  comprese  quelle  di
          separazione personale dei coniugi;
                3)  nelle  cause  riguardanti lo stato e la capacita'
          delle persone;
                4) (omissis);
                5) negli altri casi previsti dalla legge.
              Deve  intervenire  in  ogni causa davanti alla Corte di
          cassazione.
              Puo'  infine  intervenire  in  ogni  altra causa in cui
          ravvisa un pubblico interesse.".
              -  Per  la legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota
          all'art. 3.