Art. 122-bis 
(( (Legittimazione all'azione di contraffazione  del  licenziatario).
                                 )) 
 
  ((1.  Fatte  salve  le  clausole  del  contratto  di  licenza,   il
licenziatario puo' avviare un'azione per contraffazione di un marchio
d'impresa soltanto con il consenso  del  titolare  del  medesimo.  Il
titolare di una licenza esclusiva puo' tuttavia avviare una  siffatta
azione se il titolare del marchio, previa messa in  mora,  non  avvia
un'azione per contraffazione entro termini appropriati. 
  2. Il licenziatario puo' intervenire nell'azione per contraffazione
avviata dal titolare del marchio per  ottenere  il  risarcimento  del
danno da lui subito. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai  soggetti
abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'articolo 11.))