Art. 124.
                           Sanzioni civili
  1.  Con  la  sentenza  che  accerta  la violazione di un diritto di
proprieta'   industriale  puo'  essere  disposta  l'inibitoria  della
fabbricazione,   del  commercio  e  dell'uso  di  quanto  costituisce
violazione del diritto.
  2.  Pronunciando  l'inibitoria,  il  giudice puo' fissare una somma
dovuta  per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
  3.  Con  la  sentenza  che  accerta  la violazione di un diritto di
proprieta'  industriale  puo' essere ordinata la distruzione di tutte
le  cose  costituenti  la  violazione.  Non  puo'  essere ordinata la
distruzione  della  cosa  e  l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento   dei   danni,  se  la  distruzione  della  cosa  e'  di
pregiudizio  all'economia  nazionale.  Nel  caso  della violazione di
diritti  di  marchio,  la  distruzione  concerne  il  marchio ma puo'
comprendere  le  confezioni  e,  quando  l'autorita'  giudiziaria  lo
ritenga  opportuno,  anche  i  prodotti  o  i materiali inerenti alla
prestazione  dei  servizi,  se  cio' sia necessario per eliminare gli
effetti della violazione del diritto.
  4.  Con  la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei diritti di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono  univocamente  a  produrli  o ad attuare il metodo o processo
tutelato  siano  assegnati  in  proprieta'  al  titolare  del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
  5.   E'   altresi'  in  facolta'  del  giudice,  su  richiesta  del
proprietario  degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma
4,  tenuto  conto  della  residua  durata  del  titolo  di proprieta'
industriale  o  delle  particolari  circostanze del caso, ordinare il
sequestro,  a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del  titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che  gli  oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza  di  accordo  tra  le  parti,  verra'  stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
  6.  Delle  cose  costituenti  violazione  del diritto di proprieta'
industriale  non  si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'
puo'  esserne  interdetto  l'uso  quando appartengono a chi ne fa uso
personale o domestico.
  7.   Sulle   contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire  le  misure
menzionate  in  questo  articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame,  sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.